Il nostro Codice di Etica
Ogni consulente di TARVISIUM con cui avrai a che fare, si atterrà scrupolosamente al seguente codice.
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CODICE DI ETICA TARVISIUM |
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PREMESSA: Il presente codice costituisce parte integrante e sostanziale del CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TARVISIUM. Il COLLABORATORE, sottoscrivendo il proprio contratto, accetta di attenersi scrupolosamente alle disposizioni del presente codice, che stabiliscono canoni di comportamento, requisiti formativi e principi etici da adottare nei rapporti con clienti e colleghi.
TITOLO I: COMPORTAMENTO E PRESENZA
Articolo 1) - COMPORTAMENTO: Il COLLABORATORE deve assumere e mantenere, con clienti e colleghi, un comportamento rispettoso, gentile, educato, onesto e professionale, evitando tassativamente qualsiasi tipo di discriminazione e qualsiasi atteggiamento poco consono ad un rapporto di lavoro, come esclamazioni volgari, insulti o bestemmie.
Articolo 2) - ASPETTO: Durante lo svolgimento della propria attività, il COLLABORATORE deve curarsi di mantenere un aspetto sano, pulito e ordinato, evitando di apparire trasandato o maleodorante. Deve inoltre evitare tassativamente l'abuso di alcolici o l'uso di droghe (anche leggere) e, più in generale, che qualsiasi vizio o dipendenza influisca sulla propria lucidità o comunque sul rispetto di quanto stabilito dal presente codice.
Articolo 3) - ABBIGLIAMENTO: Il COLLABORATORE, durante gli appuntamenti con clienti e colleghi, deve vestire con abiti del livello di formalità paragonabile, o superiore, a quello dei clienti o colleghi stessi. Un abbigliamento formale, preferibilmente con giacca e cravatta, è invece richiesto durante appuntamenti importanti quali stipule di contratti preliminari o rogiti notarili, oppure in occasioni particolari come convegni, meeting, ecc.
TITOLO II: ABILITAZIONE, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
Articolo 4) - ABILITAZIONE PROFESSIONALE: Il COLLABORATORE deve essere in possesso, oppure impegnarsi ad esserlo nel più breve tempo possibile, dell'abilitazione all'esercizio della professione di Agente Immobiliare, tramite l'iscrizione nell'apposito R.E.A. del Registro Imprese presso la Camera di Commercio.
Articolo 5) - FORMAZIONE: Il COLLABORATORE deve essere adeguatamente preparato e tenersi costan-temente aggiornato in merito alle leggi ed alle normative riguardanti il settore immobiliare, nonché a tutti gli strumenti di vendita più attuali, anche tecnologici, in modo da fornire ai clienti il miglior servizio possibile.
TITOLO III: RAPPORTO CON I CLIENTI
Articolo 6) - INTERESSI DEI CLIENTI: Il COLLABORATORE farà il possibile per tutelare e favorire gli interessi dei propri clienti, agendo allo stesso tempo in modo corretto con tutte le parti coinvolte in una trattativa ed evitando tassativamente l'utilizzo di sistemi disonesti, ingannevoli o fraudolenti.
Articolo 7) - IMPARZIALITA': Nel caso sia chiamato a curare gli interessi di entrambe le parti di una trattativa, il COLLABORATORE agirà con la massima oggettività e con assoluta imparzialità.
Articolo 8) - TRASPARENZA: Il COLLABORATORE opererà all'insegna della massima trasparenza possibile. In particolare, durante la presentazione di un immobile o lo svolgimento di una trattativa, eviterà tassa-tivamente di occultare, esagerare o travisare elementi pertinenti ritenuti importanti.
Articolo 9) - OPINIONI e CONSIGLI: Il COLLABORATORE eviterà tassativamente di esprimere opinioni o dare consigli in merito a questioni che esulano dalle sue competenze oppure che, pur rientrando nelle stesse, possano condizionare o influenzare le scelte dei clienti. Tuttavia, nel caso un cliente richieda esplicitamente un'opinione o un consiglio, il COLLABORATORE risponderà con la massima oggettività, integrità professionale ed educazione e comunque sempre ed esclusivamente negli interessi del cliente e non propri.
Articolo 10) - REFERENTI ESTERNI: Qualora lo ritenga necessario, il COLLABORATORE potrà consigliare ai propri clienti di consultare un proprio referente esterno (legale, tecnico o altro) al fine di tutelare maggior-mente i loro interessi.
Articolo 11) - SERVIZI DI TERZI: Il COLLABORATORE eviterà di proporre servizi di terzi (banche, consulenti, tecnici, imprese o altro) ai propri clienti, a meno che non siano loro a chiederlo. In caso di accordi specifici con i prestatori di tali servizi, il COLLABORATORE potrà proporli a condizione di renderlo noto all'atto della proposta.
Articolo 12) - COPIA DOCUMENTI: Il COLLABORATORE, qualora richiesto dai clienti, è tenuto a consegnare agli stessi copia di ogni documento da loro firmato o siglato.
TITOLO IV: RAPPORTO CON I COLLEGHI
Articolo 13) - RISPETTO PER I COLLEGHI: Il COLLABORATORE deve avere rispetto per i propri colleghi, evitando tassativamente di usare mezzi sleali per avvantaggiarsi rispetto a loro, di screditarli o denigrarli pubblicamente o comunque di esprimere giudizi negativi sugli stessi o sul loro modo di operare.
Articolo 14) - COLLABORAZIONI: Nel rispetto degli interessi dei propri clienti, il COLLABORATORE non rifiuterà mai richieste di collaborazione di altri colleghi, salvo in caso abbia motivo di ritenere che questi operino senza osservare i principi etici di base definiti dal presente codice. Nel caso un collega richieda una collaborazione, il COLLABORATORE si comporterà come segue, a seconda che la richiesta sia:
- SU UN INCARICO IN ESCLUSIVA DEL COLLEGA: In tal caso il COLLABORATORE tratterà l'immobile solo tramite il collega, anche successivamente alla data di scadenza dell'esclusiva. Tuttavia, dopo tale data, solo ed esclusivamente nel caso il COLLABORATORE venga contattato personalmente dal proprietario oppure venga messo in contatto con lo stesso tramite un segnalatore oppure nel caso stesse già trattando l'immobile prima dell'incarico del collega, potrà iniziare o continuare a trattarlo direttamente con il proprietario.
- SU UN INCARICO "APERTO" (NON IN ESCLUSIVA) DEL COLLEGA: In tal caso, al fine di evitare situazioni ambigue, il COLLABORATORE potrà rifiutare la richiesta. Tuttavia, qualora decida di accettare, tratterà l'immobile alle stesse condizioni previste per la collaborazione su incarichi in esclusiva (vedi Articolo 14.A).
- SU RICERCHE DI CLIENTI DEL COLLEGA: In tal caso il COLLABORATORE tratterà con questi solo tramite il collega, anche successivamente alla richiesta di collaborazione. Solo ed esclusivamente nel caso il COLLABORATORE venga contattato personalmente dai clienti oppure venga messo in contatto con gli stessi tramite un segnalatore oppure nel caso stesse già trattando con loro prima della richiesta di collaborazione, potrà iniziare o continuare a trattare direttamente con i clienti in questione, tranne per gli eventuali immobili già proposti tramite il collega, per i quali le trattative verranno condotte con i clienti tramite lui.
Articolo 15) - PROPOSTE MULTIPLE: Nel caso il COLLABORATORE sia incaricato a trattare un immobile in esclusiva e riceva contemporaneamente più proposte scritte, da clienti propri e da quelli di altri colleghi, a mente dell'Articolo 9) del presente codice, eviterà tassativamente di sfruttare la propria posizione per influenzare il proprietario in favore della proposta dei propri clienti.
Articolo 16) - CONTROVERSIE: Nello svolgimento della propria attività, il COLLABORATORE cercherà di evitare, per quanto possibile, controversie con altri colleghi.
Articolo 17) - VIOLAZIONI: Le violazioni del presente Codice di Etica Professionale saranno trattate da TARVISIUM nel modo ritenuto più opportuno, agendo con equità e ragionevolezza.
In fede,
Treviso, __.__.____ |
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